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Postilla » Fisco » Il Blog di Ennio Vial » Commercio e fiscalità internazionale » Elenchi clienti e fornitori black list a efficacia limitata

29 aprile 2010

Elenchi clienti e fornitori black list a efficacia limitata

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Come noto l’art. 1, co. 1, D.L. n. 40/2010 ha introdotto un “elenco clienti e fornitori” per i rapporti intercorsi con soggetti collocati in Paradisi fiscali (D.M. 4.5.1999 e D.M. 21.11.2001) al fine di contrastare le frodi carosello.

Ricordiamole con un esempio.
Alfa UE effettua una cessione intracomunitaria a favore di Beta Italia che compie un corrispondente acquisto intracomunitario (che non determina esborso di Iva). Beta Italia vende a Gamma Italia la merce operando una cessione nazionale soggetta ad Iva in Italia che Gamma ovviamente detrae ma Beta non versa e sparisce. A volte tra Beta e Gamma vengono inserite ulteriori società per rendere più difficile i controlli ai verificatori.

I soggetti passivi Iva dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. La comunicazione sarà mensile o trimestrale a seconda che le operazioni poste in essere superino o meno i 50.000 Euro.

Rimangono ad oggi aperti una serie di problemi.

Prima di tutto sarà necessario che il Direttore Generale delle Finanze includa, nella lista dei paesi soggetti all’obbligo di comunicazione, alcuni paesi comunitari oppure particolari settori di attività poiché, come precisato nell’audizione del 14 aprile 2010, molte volte le frodi carosello sono effettuate tramite società residenti nella Comunità Europea.
Diversamente, il mancato inserimento di tali paesi renderebbe vano l’effetto della comunicazione.

Un ulteriore problema, però, deriva dal fatto che i costi sostenuti con paesi dell’Unione Europea non trovano indicazione nel quadro RF poiché non risulta ad essi applicabile l’art. 110 del T.U.I.R. relativo al regime di indeducibilità dei costi black list. Manca quindi un possibile controllo incrociato.

Di conseguenza, tali informazioni potrebbero essere utilmente reperite con il nuovo elenco. Il problema è che le sanzioni previste in caso di omessa segnalazione sono tutto sommato modeste.

Il D.L. 40/2010, stabilisce, infatti, che per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 prevista nella misura da 258 a 2.065 Euro. Nel nostro caso, pertanto, la sanzione andrà da 516 a 4.130 Euro.
La sanzione, di così modesto importo, potrebbe indurre gli operatori a non rispettare il nuovo adempimento.
Un dissuasore è costituito dalla impossibilità di applicare l’art. 12 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, che prevede il cumulo delle sanzioni in caso di concorso di violazioni.

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