12 Luglio 2010

Novità di fiscalità internazionale di mezza estate: le nuove opportunità di documentazione dei costi infragruppo

Molte sono le novità di fiscalità internazionale di mezza estate. Alcune determineranno un aggravio per gli operatori che saranno tenuti a nuovi adempimenti dichiarativi. Si allude in particolare al nuovo elenco clienti e fornitori black list che dovrà monitorare con cadenza mensile o trimestrale le operazione intercorse con i Paradisi fiscali dal 1° luglio.

Sul tema, tuttavia, siamo ancora in attesa di chiarimenti sotto diversi aspetti. Ad esempio il consulente italiano di una stabile organizzazione maltese dovrà effettuare la segnalazione? La risposta non è scontata in quanto la stabile ha una soggettività Iva sua propria che dovrebbe esonerare il consulente da segnalazione.

Forse la comunicazione dovrà farla la branch italiana per i rapporti con la cosa madre ma anche qui ci sono punti di incertezza.

 

Di maggiore interesse, invece, sono le nuove previsioni contenute nell’articolo 26 del DL 78/2010 che consentiranno di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali connesse a rettifiche da transfer pricing e, in capo all’Amministrazione, di disporre della documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di libera concorrenza.

 

Per la prima volta viene prevista  normativamente la documentazione giustificativa dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo con soggetti residenti in paesi esteri. E’ prevista l’emanazione di un provvedimento che conterrà indicazioni utili al riguardo.

 

La nuova disposizione deve essere vista come una opportunità e non come un ulteriore aggravio: il contribuente non sarà obbligato a raccogliere la documentazione ma se lo farà in conformità alle indicazioni che verranno date, potrà essere esonerato dalle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di ripresa a tassazione di maggiori valori a seguito di rettifiche operate dall’Amministrazione sui costi e sui ricavi infragruppo.

 

Il lavoro dovrà tuttavia essere predisposto con una certa cura: la mera predisposizione della documentazione non garantirà l’esonero da sanzioni. Sarà infatti richiesto un minimum qualitativo e quantitativo da rispettare.

Utili indicazioni giungeranno col provvedimento attuativo.

 

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