1 febbraio 2012

Anno 2012: i cento usi (leciti) del trust

Molte sono le ragioni che portano verso il trust.
Il trust è una possibile alternativa alla holding che permette di risparmiare il collegio sindacale, può essere un utile strumento per evitare la disciplina delle società di comodo o la nuova previsione introdotta dal D.L. 138/2011 che prevede la tassazione dei soci sul valore normale dei beni sociali utilizzati per l’appunto dai soci o dai loro familiari.

Poi il trust vince anche sul tema dei dividendi visto che un trust opaco paga solamente una ires pari al 1,375% ossia il 27,5% sul 5% sui dividendi distribuiti da una società di capitali, senza alcun prelievo ulteriore in capo ai beneficiari in caso di distribuzione dei frutti.

Ovviamente il trust deve essere fatto bene, pena il rischio che l’Amministrazione Finanziaria lo consideri interposto.

Il nuovo asso nella manica del trust è conseguente alla introduzione della nuova imposta patrimoniale sui beni immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche.

Infatti, l’art. 19 del D.L. 6.12.2011, n. 201, nella versione uscita a seguito della conversione in legge (L. 22 dicembre 2011 n. 214) ha introdotto una patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all’estero. Gli immobili subiranno un prelievo annuo pari al 7,6 per mille del costo storico. Un po’ più mite appare invece la patrimoniale sulle attività finanziarie. Il co. 18, infatti, istituisce a decorrere dal 2011 anche un’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle predette attività finanziarie.

Come si evince in modo inequivocabile dal dato normativo, la nuova patrimoniale si applica solamente se il titolare dei beni è una persona fisica.

La soluzione per evitarla appare quindi quella della detenzione dei beni attraverso una società o un trust.
L’intestazione degli immobili o la partecipazione estera ad esempio ad una srl scongiuri l’applicazione della patrimoniale. Si deve tuttavia ricordare come quei beni concorrono alla disciplina delle società di comodo: la società italiana potrebbe diventare non operativa proprio per la detenzione di tali beni.

share save 171 16 Anno 2012: i cento usi (leciti) del trust
Letture: 1923 | Commenti: 9 |

9 Commenti a “Anno 2012: i cento usi (leciti) del trust”

  1. Nicola Cecchin scrive:

    Peraltro il trust presenta molti profili di interesse anche in relazione al suo utilizzo nelle procedure fallimentari e preconcorsuali.
    E’ difficile pensare ad un istituto più duttile alle varie sitazioni.

  2. Vita Pozzi scrive:

    Ovviamente bisogna ricordare che il trust è un abito su misura. Molti trust fatti sullo stile copia incolla rischiano di essere considerati interposti non solo dall’Amministrazione Finanziaria ma anche dal giudice ordinario in caso di aggressione di terzi.

  3. Paola Bergamin scrive:

    Questo è il momento adatto per farlo …ricordiamo che l’aumento delle rendite catastali è applicabile solo ai fini IMU…ai fini del calcolo dell’imposta di donazione da pagarsi in sede di disposizione, nulla è stato modificato (fatto salvo per il tasso legale di riferimento).

  4. aldo scrive:

    Non sono convintissimo della possibilità di usare il trust per evitare la previsione introdotta dal D.L. 138/2011, nel caso in cui il trust eserciti in parte anche attività commerciale (come per molte holding o società immobiliari).

    Perfettamente d’accordo sul resto dell’articolo, giuste osservazioni.

  5. Ennio Vial scrive:

    Se il trust ha ad esempio una partecipazione e qualche immobile, ritengo non svolga attività di impresa e che sia quindi un soggetto esercente una attività non commerciale come una società semplice.

    Diverso è il caso in cui abbia una partecipazione con i beni inseriti. In questo caso potremmo dire che il socio è il trust e lui non usufruisce dei beni, anche se a Telefisco è stata data una interpretazione fantasiosa secondo cui andrebbe indicato il disponente.

  6. Vita Pozzi scrive:

    Segnalo questa riflessione sul trust

    http://www.lalentesulfisco.it/il-caso/il-trust-dalla-circolare-dell-interposizione-a-telefisco-il-mancato-rispetto-del-principio-di-non-contraddizione,3,7118

  7. Luigi De Valeri scrive:

    Grazie alla Vita per la pubblicità di un contributo visibile solo a pagamento.
    Dov’è il controllo di postilla ?

  8. Ennio Vial scrive:

    Per Luigi. Ha ragione ma la cosa non è stata fatta in cattiva fede. Fino pochi giorni fa i contributi come quelli citati erano visibili a tutti.
    Da un po’ di tempo sono stati messi a pagamento.
    Sarà mia cura inviarglielo per mail.

  9. Giovanni De Lorenzi scrive:

    Il trust opaco è autonomo ai fini IRES, in quanto i beneficiari non sono nominati.
    Mi sorge un dubbio: nel momento in cui vengono distribuiti i frutti, il trust rimane sempre opaco oppure diventa trasparente?
    In tal caso, il vantaggio fiscale si avrebbe solo per la prima distribuzione di reddito.

Scrivi il tuo commento!

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia