21 aprile 2016
Trust e imposta di donazione: la Cassazione dice subito
La Sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016 (ud 8 luglio 2015) della Cassazione rappresenta un ulteriore tassello nell’orientamento giurisprudenziale che si sta ormai consolidando in materia di tassazione ai fini della imposta di donazione della creazione del vincolo di destinazione.
I supremi giudici, richiamando il precedente costituito dall’ordinanza 3886/2015, stabiliscono che “l’atto costitutivo di un trust, in cui comparivano come disponenti due coniugi che indicavano se stessi altresì come beneficiari” è stato assoggettato “in relazione all’aliquota applicabile alla misura dell’8% prevista dal comma 49, lett. c), della norma in questione, imposta dalla sua natura residuale, non rientrando la figura dei conferenti, che seguitano ad essere proprietari dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma che godono di aliquota inferiore” (ordinanza 3886/2915).
La recente sentenza del 2016, pur consolidando l’orientamento della precedente ordinanza, rappresenta un passo in avanti in quanto richiama l’orientamento già espresso senza tuttavia farne proprie anche le sbavature.
Innanzitutto, non viene sostenuta la nullità del trust che sembrava trasparire dal precedente intervento ed in secondo luogo non viene asserito che la creazione del vincolo sconta in ogni caso le imposte ipocatastali.
Per quanto attiene al primo profilo, prescindendo dal caso concreto, possiamo evidenziare come i trust dove i disponenti coincidono col trustee e con i beneficiari possano rientrare nelle casistiche di interposizione fiscale individuate dalla C.M. 61/E/2010, ma la nullità del trust è altra cosa in quanto la valutazione della stessa deve essere operata in base alla legge straniera e non a quella italiana.
Per quanto attiene alla seconda questione, si evidenzia come non sia sostenuta la tesi che le imposte ipocastastali vanno applicate in misura proporzionale.
A ben vedere, tuttavia, la questione probabilmente discende dal fatto che tra i beni inseriti in trust non figurano beni immobili.
L’imposta di donazione risulta, al contrario, applicabile nella fase istitutiva in quanto il tenore della norma evidenzia che l’imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione come, invece, accade per le successioni e le donazioni in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale ma l’imposta è istituita direttamente, ed in sè, sulla costituzione dei vincoli.
Appare ad ogni buon conto rassicurante la precisazione secondo cui l’imposta di donazione viene applicata nella misura del 8% in quanto la casistica del disponente coincidente col beneficiario non rientra in nessuna delle casistiche in cui risultano applicabili le franchigie o una aliquota minore. L’onere fiscale viene in sostanza parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni.
Scritto il 21-4-2016 alle ore 17:50
Buongiorno,
mi perdoni se vado fuori tema, ma la sentenza è positiva nella parte riguardante i vincoli di destinazioni di cui all’articolo 2645 Ter CC.
Almeno così lo intesa, però mi nessuno l’ha commentata da questo punto di vista.
Pag.2 “… Sopravvive ovviamente lo spazio per sostenere che l’istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione dei rapporti delle imprese in crisi) non ricadano nell’ambito impositivo di questa norma; ma simile ipotesi non si attaglia (nè è stata invocata) nel caso di specie.
Onestamente il passaggio non lo riesco poi a raccordare con la tesi giuridica esposta nella sentenza.
Però almeno mette al riparo da tassazione con l’utilizzo di vincoli destinazione finalizzati appunto alla crisi d’impresa.
Nel caso mi riguardava e aveva creato imbarazzo al notaio riguardava la destinazione di un immobile di un socio al fine di soddisfare i creditori della società nell’ambito di una procedura concorsuale.
Volendo continuare nel ragionamento mi verrabbe da dire che un trust finalizzato al medesimo scopo del mio cliente non dovrebbe subire la tassazione al 8% proprio perchè la fattispecie è simile ossia una fattispicie meritovele.. ecc.
Saluti e grazie.
Scritto il 21-4-2016 alle ore 18:05
Lo spunto di Giovanni è interessante e merita approfondimento.
La sentenza è sicuramente chiara nel caso dei trust familiari donatori.
Scritto il 22-4-2016 alle ore 08:57
Sentenza inaccettabile e giuridicamente infondata. Meno male che è l’ultima sentenza firmata dal Presidente Cicala, andato in pensione.
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/muritano_d._la_cassazione_ribadisce_che_limposta_sui_vincoli_di_destinazione_e_una_nuova_imposta_osservazioni_a_cass._7_marzo_2016_n._4482_2016.pdf
Scritto il 22-4-2016 alle ore 09:20
Dal puunto di vista giuridico le conclusioni della sentenza non sono accettabili.
Gli operatori vorrebbero un po’ di certezza.
Ma è così impensabile risolvere la questione a livello normativo in modo chiaro e inequivocabile una volta per tutte?
Scritto il 22-4-2016 alle ore 09:22
Ringrazio i vari commentatori che stanno arricchendo il post.
E’ molto gradito anche il link del Notaio Muritano al suo pezzo.