2 luglio 2019
La fiscalità indiretta del trust secondo la sezione V della Cassazione
Anche nel caldo mese di giugno, la sezione V della Cassazione ha diramato altre quattro sentenze sul tema della fiscalità indiretta del trust.
Le sentenze non presentano un particolare rilievo, perché la tesi in esse sostenute si pone in perfetta scia con l’orientamento già delineato mesi or sono con le ordinanze di dicembre e gennaio che già avevano preso posizione in modo inequivocabile sul contrasto di orientamenti esistenti in seno alla Cassazione, risolvendolo definitivamente.
Invero, la giurisprudenza di legittimità aveva risolto il contrasto già ai tempi della sentenza n. 21.614/2016 adeguandosi ad una singola sentenza che già superava le ordinanze di inizio 2015.
La tesi della tassabilità della mera creazione del vincolo, sostenuta fino all’inizio del 2016 era forse apertamente superata, nei fatti, già da ottobre 2016.
Va da subito segnalato che il pensiero dei giudici in queste nuove sentenze, senza alcuna sbavatura, conferma la linea già illustrata da dicembre 2018 quado, a partire dalla Ordinanza n. 31.445/2018 i giudici ridisegnano il cammino fatto con i vari interventi fornendo anche una sorta di interpretazione autentica dei precedenti interventi.
Il quadro che ne usciva a inizio anno trova piena conferma nei recenti interventi.
Possiamo quindi ricordare che, se il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario finale e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.
Si tratta, a ben vedere, del superamento del classico dualismo tra la tesi del “si paga subito” e del “si paga dopo”. Si paga quando c’è l’arricchimento del beneficiario.
I recenti interventi, in particolare la sentenza n. 16.701, contengono delle ulteriori interessanti sfumature.
Oltre a confermare che il pensiero della Corte non è su una giostra altalenante e che l’apparente contraddizione si giustifica con la natura multiforme dell’istituto, ha inoltre osservato che se a seconda dei casi concreti il presupposto impositivo potrebbe manifestarsi subito o alla fine ma che lo stesso non può discendere sic et simpliciter dalla individuazione dei beneficiari.
Peraltro, osservano i giudici, “non è inutile osservare come, qualora sia davvero individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto – perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione – sembri addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust”.
Ho avuto, inoltre, modo di condividere con soddisfazione in quanto aderente ad una tesi da me sostenuta in passato, anche il passaggio dove si legge che “oggettivamente debole è l’argomento di segno contrario secondo cui quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il trust, lo ha specificato a chiare lettere, così come accade nella L. n. 112 del 2016, art. 6, cit. sul trust di disabilità”.
I giudici considerano questa conclusione come forzata. Infatti, alla determinazione dei presupposti dell’imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomento a contrario. Altre considerazioni potrebbero essere fatte a sostegno della tesi dei giudici, ma fermiamoci qui.
In passato avevamo segnalato come non fosse mancata, purtroppo, qualche sbavatura. L’ordinanza n. 734, infatti, dopo aver letteralmente copiato il contenuto delle precedenti ordinanze n. 31.445 e 31.446, giunge purtroppo, forse per una svista a conclusioni contraddittorie. Ebbene, il silenzio delle recenti sentenze su tale caso ed il richiamo ad altri interventi potrebbe forse essere interpretato come un riconoscimento della sbavatura.
La lista delle Sentenze che delineano il pensiero della Cassazione può così essere aggiornato.
Sentenza n. 21.614 del 26 ottobre 2016 (ud 5 ottobre 2016) |
Sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018 (ud 20 dicembre 2017) |
Sentenza n. 13.626 del 30 maggio 2018 (ud 4 maggio 2018) |
Sentenza n. 15.468 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018) |
Sentenza n. 15.469 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018) |
Ordinanza n. 31.445 del 5 dicembre 2018 (ud 7 novembre 2018) |
Ordinanza n. 31.446 del 5 dicembre 2018 (ud 7 novembre 2018) |
Ordinanza n. 734 del 15 gennaio 2019 (ud 7 novembre 2018) |
Ordinanza n. 1.131 del 17 gennaio 2019 (ud. 17 luglio 2018) |
Sentenza n. 15453 del 7 giugno 2019 (ud 8 maggio 2019) |
Sentenza n. 15455 del 7 giugno 2019 (ud 5 maggio 2019) |
Sentenza n. 15456 del 7 giugno 2019 (ud 8 maggio 2019) |
Sentenza n. 16701 del 21 giugno 2019 (ud 8 maggio 2019) |
Scritto il 25-7-2019 alle ore 11:30
La tabella aggiornata con il nuovo orientamento della Cassazione
Cass. 26.10.2016 n. 21614
Cass. 17.1.2018 n. 975
Cass. 30.5.2018 n. 13626
Cass. 13.6.2018 n. 15468
Cass. 13.6.2018 n. 15469
Cass. ord. 5.12.2018 n. 31445
Cass. ord. 5.12.2018 n. 31446
Cass. ord. 15.1.2019 n. 734
Cass. ord. 17.1.2019 n. 1131
Cass. 7.6.2019 n. 15453
Cass. 7.6.2019 n. 15455
Cass. 7.6.2019 n. 15456
Cass. 21.6.2019 n. 16699
Cass. 21.6.2019 n. 16700
Cass. 21.6.2019 n. 16701
Cass. 21.6.2019 n. 16702
Cass. 21.6.2019 n. 16703
Cass. 21.6.2019 n. 16704
Cass. 21.6.2019 n. 16705
Cass. 17.7.2019 n. 19167